Trasferimento per assistenza di familiare portatore di handicap art. 33, comma 5, L. 104/92

 Trasferimento per assistenza di familiare portatore di handicap – art. 33, comma 5, L. 104/92

Per il Consiglio, sebbene l’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, che prevede il trasferimento temporaneo del dipendente per assistere i familiari portatori di handicap gravi, si limita a stabilire una valutazione con criterio di priorità e non già un diritto soggettivo al trasferimento, la valutazione con criterio di priorità deve tuttavia trovare rispondenza in un onere motivazionale rafforzato, che non può limitarsi alla mera rappresentazione di generici dati organizzativi, bensì deve dar conto, anche in sede di eventuale rideterminazione, delle ragioni effettive di criticità che porrebbe il trasferimento del dipendente. Il beneficio dell’assegnazione della sede più vicina all’assistito di cui all’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 coinvolge infatti interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici nell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito.

*Estratta da Wolters Kluwer – One legale

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