Legge finanziaria 2005 :LEGGE 30 dicembre 2004, n.311

LEGGE 30 dicembre 2004, n.311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

(Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-2004- Suppl. Ordinario n.192)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l’anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2005.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l’anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l’anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 – 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie.

7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.

8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonchè quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell’elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.

9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 14.

11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche ammi
nistrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2004.

13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell’economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

15. Per l’anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:

a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;

b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);
c) interventi finanziati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).

16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.

17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l’intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1, prevista dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma.

18. A modifica di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell’elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Ministero dell’economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonchè i conti istituiti nell’anno precedente a quello di riferimento.

19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze. L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle finanze.

20. Le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.

21. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonchè le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:

a) per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell’11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l’incremento è dell’11,5 per cento. Per l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.

23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.

24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.

25. Limitatamente all’anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonchè delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l’anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l’anno 2005, di euro 176.500.000 per l’anno 2006 e di euro 170.500.000 per l’anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell’ambiente e per la tutela dei beni culturali.

29. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.

30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’ISTAT.

31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente con l’obiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30
.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell’ente. A seguito dell’accertamento del mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35.

32. Per gli enti locali, l’organo di revisione economico-finanziaria previsto dall’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell’interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l’anno precedente non possono a decorrere dall’anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall’anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell’anno 2003;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti.

34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2004.

35. A decorrere dall’anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l’anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

36. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall’anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22.

37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull’andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.

38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.

39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.

40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

41. Sono abrogate le disposizioni recate dall’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.

42. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.

44. All’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l’ente locale acceda».

45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell’esercizio 2008;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell’esercizio 2010;
c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell’esercizio 2013.

46. All’articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostit
uite dalle seguenti: «due anni»;

b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente.

48. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall’albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.

49. Nell’ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all’articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell’interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

50. All’articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».

51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L’aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta successivo alla predetta data.

52. Ai fini del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l’anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall’abolizione del credito d’imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sono dettate le norme per l’attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

53. All’articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.

54. Per l’anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell’interno, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l’insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.

55. Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi all’incentivazione dell’insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.

56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l’accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55.

57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l’anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all’ammontare delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l’anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonchè agli enti indicati nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l’importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell’aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

59. Ai fini della determinazione dell’aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l’anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.

60. Il Fondo di cui all’articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l’applicazione del comma 22 dell’articolo 2 de
lla legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell’aliquota, nonchè, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall’esercizio 2005.

63. I trasferimenti erariali per l’anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

64. Per l’anno 2005, l’incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all’articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l’anno 2004 dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l’anno 2005.

66. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

67. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive.

68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) all’articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell’anno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) dopo l’articolo 205 è inserito il seguente:

«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) – 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all’atto della stipula del contratto stesso e per l’ammontare dell’importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell’esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all’articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all’importo complessivo dell’apertura di credito stipulata.
4. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte di quest’ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 206. L’erogazione dell’intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell’apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l’ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio successivi alla data dell’erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) all’articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all’insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente capofila in r
elazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell’applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall’ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell’ente stesso».

69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

70. All’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dell’accensione».

71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell’operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l’ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorchè il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.

72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.

73. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l’ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71, all’amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.

74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell’emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per l’ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.

75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell’amministrazione pubblica che assume l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè il ricavato del prestito sia destinato ad un’amministrazione pubblica diversa. L’amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un’amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L’istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell’operazione di finanziamento, ne dà notizia all’amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell’operazione.

77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.

78. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.

79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l’anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L’individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell’indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.

80. L’articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) – 1. Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all’articolo 226.

2. La convenzione di tesoreria di cui all’articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, con rilascio della quietanza di cui all’articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».

81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell’attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all’estero.

82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le societ
à che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all’attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall’ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell’avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l’adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L’agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all’ente di cui al primo periodo l’elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l’adozione delle conseguenti iniziative. Dall’attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all’agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.

84. All’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».

85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l’anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

86. Per gli interventi previsti all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per l’anno 2005 di 50 milioni di euro.

87. Nell’ambito del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità di cui all’articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recate dall’articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all’apposita unità previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

88. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l’anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

89. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l’anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all’anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.

92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.

93. Le dotazio
ni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorga

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