Detrazione spese sanitarie per perizie medico legali

Detrazione spese sanitarie per perizie medico legali

Detrazione spese sanitarie per perizie medico legali – la detrazione non spetta se la fattura è intestata al Tribunale

L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 625 del 24 settembre 2021, ha chiarito che nel caso di fattura per spese medico legali intestata al Tribunale, anche se pagata dal contribuente, la detrazione non spetta in quanto non conta l’esecutore del pagamento ma l’intestatario del documento.

L’interpello è relativo ad un contribuente che ha avviato una causa per l’accertamento della responsabilità medica di una struttura ospedaliera in cui ha subito un intervento non andato a buon fine.

Il paziente ha sostenuto le spese necessarie per la consulenza medico-legale per la perizia richiesta dal Tribunale, a cui è stata emessa la fattura.

Considerato che l’intestatario del documento e l’esecutore del pagamento risultano diversi, il contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare della detrazione delle spese sanitarie sostenute tramite la dichiarazione dei redditi.

L’Amministrazione finanziaria ha dato risposta negativa specificando che:

“con riferimento al quesito posto dall’Istante si ritiene che,
indipendentemente dalla eventuale riconducibilità della prestazione resa dal consulente tecnico d’ufficio alle spese sanitarie, nel caso di specie la detrazione non spetta in quanto la fattura è intestata al tribunale e non all’Istante, a nulla rilevando che il relativo onere sia stato sostenuto da quest’ultimo”.

Ricordiamo che la detrazione in argomento per spese mediche, comprese quelle sostenute per perizie medico legali, è quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che prevede una riduzione d’imposta pari al 19% delle spese eccedenti la franchigia di euro 129,11.

Ai fini della detrazione è necessario che il contribuente sostenga le spese, che le stesse siano rimaste a suo carico e che i documenti comprovanti l’onere sostenuto siano a lui intestati.

Considerato quindi che non ha rilevanza l’esecutore del pagamento, nella fattispecie in esame, pur avendo sostenuto le spese il contribuente non ha diritto alla detrazione in quanto non risulta intestatario della fattura.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_625_24.09.2021.pdf/b5914d36-073b-6f6d-d88b-8a7bbe785efd

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