PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
In data 28 ottobre 2014, alle ore 10.30, presso la sede dell’A.Ra.N. ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN :
nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini __________FIRMATO___________
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL __________ FIRMATO___________
CISL __________ FIRMATO___________
UIL __________ FIRMATO___________
CONFSAL __________FIRMATO___________
CGU-CISAL __________FIRMATO___________
USB __________FIRMATO___________
UGL __________ASSENTE___________
USAE __________FIRMATO___________
CSE __________FIRMATO___________
La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo.
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
Premessa
Visto che le RSU attualmente vigenti termineranno il proprio mandato a marzo 2015.
Considerato che l’art. 42, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 esclude la possibilità di proroga degli organismi in parola.
Tenuto conto che alla data odierna le trattative relative al CCNQ di definizione dei nuovi comparti non si sono ancora concluse.
Le parti, in data 28 ottobre 2014 si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti.
Art. 1
Indizione delle elezioni
1. Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno:
A. nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni, così come definiti nel vigente CCNQ dell’11 giugno 2007:
– Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
– Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
– Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
– Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
– Comparto del personale dei Ministeri;
– Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
– Comparto del personale della Scuola;
– Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
– Comparto del personale dell’Università;
B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non dirigente:
– ASI;
– CNEL;
– ENAC.
ART. 2
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni
1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
13 gennaio 2015 annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
14 gennaio 2015 – messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell’elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;
– contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
23 gennaio 2015 primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale
28 gennaio 2015 termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
6 febbraio 2015 termine per la presentazione delle liste elettorali
19 febbraio 2015 affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
3-4-5 marzo 2015 votazioni
6 marzo 2015 scrutinio
6 marzo -12 marzo 2015 affissione risultati elettorali da parte della Commissione
13 – 23 marzo 2015 invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia
2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all’Accordo quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato al 6 febbraio 2015, dovranno produrre formale adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l’ARAN che rilascerà apposito attestato dell’avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell’Agenzia.
4. Al fine di semplificare e accelerare l’acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono avvalersi della possibilità di richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all’ARAN, entro il termine di cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l’individuazione dell’esatta denominazione della lista da inserire nell’applicativo ARAN. Ove l’atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le OO.SS. di cui al comma 3 dovranno allegare formale adesione all’accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L’elenco, comparto per comparto, delle organizzazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui al comma precedente, sarà disponibile nel sito dell’ARAN. Per tali organizzazioni sindacali si considerano espletate tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.
ART. 3
Mappatura delle sedi elettorali
1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno 2 dicembre 2014, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Analogo adempimento deve essere effettuato da ENAC. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all’albo dell’amministrazione ed inviata all’ARAN e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 5 dicembre 2014. La trasmissione all’ARAN dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato excel all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it.
2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, al personale trasferito nei ruoli delle amministrazioni, cui sono attribuite le relative funzioni, continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tali dipendenti apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.
3. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, della Scuola, delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e dell’Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.
ART. 4
Accordi integrativi di comparto
1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:
– Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998
– Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998
– Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998
– Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998
2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall’accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.
ART. 5
Norma finale
1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano:
a) di impegnarsi per modificare alcuni aspetti del Regolamento elettorale entro la data del 30 novembre 2014;
b) che siano riassunte dall’ARAN, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno atto che entro il 5 dicembre 2014:
-il MIUR fornirà l’elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;
-il MAE fornirà l’elenco delle istituzioni scolastiche statali italiane all’estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici Consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971.