Il testo della finanziaria 2006: (Ddl Cdm 29.9.2005)

E’ stato approvato dal Consiglio dei ministri il 29 settembre
Il testo della finanziaria 2006
(Ddl Cdm 29.9.2005)

Una manovra di circa 20 miliardi di euro, con l’obiettivo di ridurre l’indebitamento netto di circa 11,5 miliardi, pari circa all’0,8% del PIL, con il finanziamento delle spese incomprimibili di circa 4,5 miliardi a cui si aggiungono 4 miliardi per lo sviluppo e la solidarietà. E’ in poche cifre la finanziaria per il 2006, approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 settembre 2005. Più in particolare gli interventi più salienti sono: il contenimento del 50% sullo stanziamento iniziale del 2004 per le spese per consulenze, per rappresentanza e per auto di servizio; l’autofinanziamento dal 2007 delle Authorities (Consob, Vigilanza LL.PP., TLC, COVIP, ANTITRUST) e delle Agenzie fiscali; 600 milioni di euro per le missioni di pace; limitazioni per le amministrazioni di avvlersi di personale a tempo determinato, nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2003; rivisitazione completa del sistema dei giochi a premio; la cosiddetta tassa sul tubo, cioè un’addizionale erariale al canone e alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per le grandi reti di trasmissione di energia; assegno di 1000 euro per ogni secondo figlio nato tra il 1 gennaio del prossimo anno e il 31 dicembre 2006; 5 per mille per la ricerca e il volontariato. Il testo è soggetto a modifichee all’integrazione delle cifre iniziali: verrà presentato entro il 30 settembre al Senato.(30 settembre 2005)
 Disegno di legge finanziaria

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PARTE ORDINARIA-DISPOSIZIONI PER LA CORREZIONE DEI CONTI PUBBLICI

CAPOI

Articolo 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in XXXXX milioni di euro, al netto di XXX milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso
di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a XXXX milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in XXXXXX milioni di euro per l’anno finanziario 2006.

2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in
XXXX milioni di euro, al netto di XXXX milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

CAPO II

LIMITAZIONE AGLI INCREMENTI DI SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Articolo 2

(Fondi di riserva)

1. A decorrere dall’anno 2006, le dotazioni del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’articolo 9 della legge medesima, stabilite dall’articolo 2, comma 7, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, sono rideterminate, rispettivamente, in 1.200 milioni di euro e in 600 milioni di euro annui.

Articolo 3

(Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze,

per spese di rappresentanza e per auto di servizio )

1. A decorrere dal 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’allegato 1. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

2. Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti, a soggetti estranei all’amministrazione, dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.

3. A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e per spese di rappresentanza.

4. Per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004.

Articolo 4

(Contenimento degli incrementi di spesa per investimenti fissi lordi discrezionali)

1. A decorrere dal 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’allegato 2. 1 conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

Articolo 5

(Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)

1. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi rideterminati nell’allegato 3 delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi” delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

2. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell’ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

Articolo 6

(Flessibilità del bilancio)

1. P
er il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2006 concernenti spese direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, all’articolo 5 ed al comma 8 del penultimo articolo della presente legge. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Articolo 7

(Esigenze finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza)

1. Nello stato di revisione del Ministero dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari, e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità revisionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, iscritte in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità revisionali di base da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari, e alla Corte dei Conti.

Articolo 8

(Limitazione dei pagamenti)

1. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui, non possono superare complessivamente r ammontare di 1.700 milioni di euro.

 

Per l’anno 2006 le erogazioni alle imprese a titolo di contributo a fondo perduto, relative all’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all’articolo 2, comma 203, della legge
del 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1 Marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l’importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle Attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuate.

 

Per L’anno 2006, con riferimento a ciascun ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell’anno 2004.

 

Per L’anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono dispone pagamenti per un importo complessivo superiore all’ 80 per cento di quello rilevato nell’esercizio 2005.

 

La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle Amministrazioni Centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle
contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l’innovazione tecnologica.

6. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze deroghe al vincolo di cui al comma 4 per effettive, motivate e documentate esigenze. L’accoglimento della richiesta, ovvero l’eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.

Articolo 9

(Conti di tesoreria non movimentati)

Fermo restando il disposto del comma 5 dell’articolo 10 del D.P.R. 367 del 94, per L’anno 2006 una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all’articolo 585 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria Centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del Bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto Regio Decreto, non movimentati da oltre un anno, deve essere versata ad apposito capitolo dell’entrata del Bilancio dello Stato, entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell’importo di cui al comma successivo, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per L’anno 2006.

Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 1 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la eventuale restituzione parziale alle
Amministrazioni interessate su loro richiesta.

Articolo 10

(Riassegnazioni di entrate)

1. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, non potrà superare, per ciascuna Amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione Europea.

2. All’art. 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: “degli uffici giudiziali”, sono inserite le seguenti “e allo stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali”.

Articolo 11

(Versamento accantonamenti enti pubblici)

Le somme di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell’art. 1, comma 4, del decreto
legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all’art. 1, comma 8 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
E’ fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di Enti ed Organismi pubblici in cui gli Amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 12

(Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di pr
ovvedere all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fìsiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

Articolo 13

(Autofinanziamento delle Authorities)

1. A decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti in favore della CONSOB, dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla tabella C della legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi

2. A partire dall’anno 2006 i predetti enti sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzioni a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi.

 

In via transitoria, per L’anno 2006, nelle more dell’attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 2, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla tabella C della presente legge.

 

Entro il mese di ottobre dell’anno 2006 gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare, all’entrata del bilancio dello Stato, le somme anticipate di cui al comma 3.

 

Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente: “7-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di
concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all’attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione, sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura
non superiore all’ 1,2 % del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione.”

 

All’articolo 32, comma 2 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, inserito dall’articolo 5, comma 16 sexies, della legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola “diecimila” è sostituita con “mille.”

 

Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, sono direttamente versati all’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici.

Articolo 14

(Autofinanziamento delle Agenzie fiscali)

1. Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

“2.1 finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all’evasione.

I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica”

2. Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l’ente pubblico economico “Agenzia del Demanio”, sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

3. A decorrere dall’esercizio 2007 le predette dotazioni sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata, indicate nell’elenco 1 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell’anno precedente incrementata del 5 per cento:

a) Agenzia delle entrate 0,65 per cento;

b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;

c) Agenzie delle dogane 0,15 per cento.

4. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 2 e 3, considerato l’andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all’incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui all’elenco 1 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma precedente.

5. Restano invariate le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 165 della Legge 24 dicembre
2003, n. 350.

Annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all’elenco 1 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell’esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell’anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi precedenti ed aggiornare il predetto elenco 1.

Articolo 15

(Rifinanziamento della legge 1 agosto 2002, n. 166)

1. E’ autorizzata la spesa annua di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all’articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 16

(Modifiche all’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. All’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola “prioritariamente” sono inserite le seguenti: “fino al 31 dicembre 2005

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